L’ormai costante giurispridenza di legittimità sancisce che “il danno conseguente alla morte di un congiunto (o “danno parentale”) consiste, di per sè, nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia -al tempo stesso e congiuntamente- nella sofferenza interiore e nell’alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite; entrambi gli aspetti, che sono intimamente connessi, benchè suscettibili, nelle singole ipotesi, di una valutazione separata (come ripetutamente affermato da questa Corte: Cass. 901/2018; Cass. 7513/2018; Cass. 2788/2019; Cass. 28989/2019, ed ancora, più di recente, da Cass. 8887/2020), sono considerati dalle tabelle in uso per la liquidazione del danno parentale, cosicchè il riconoscimento di un importo per danno esistenziale ulteriore rispetto a quello liquidato per il danno da alterazione del precedente assetto relazionale della vita si risolverebbe in un’inammissibile duplicazione risarcitoria” cfr. Cassazione civile sez. III, 26/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 26/03/2021), n.8622. Pertanto il danno esistenziale non è cumulabile con il danno parentale in sede risarcitoria.