Danno esistenziale escluso nel caso di perdita di un congiunto per fatto di terzi (danno parentale)

L’ormai costante giurispridenza di legittimità sancisce che “il danno conseguente alla morte di un congiunto (o “danno parentale”) consiste, di per sè, nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia -al tempo stesso e congiuntamente- nella sofferenza interiore e nell’alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite; entrambi gli aspetti, che sono intimamente connessi, benchè suscettibili, nelle singole ipotesi, di una valutazione separata (come ripetutamente affermato da questa Corte: Cass. 901/2018; Cass. 7513/2018; Cass. 2788/2019; Cass. 28989/2019, ed ancora, più di recente, da Cass. 8887/2020), sono considerati dalle tabelle in uso per la liquidazione del danno parentale, cosicchè il riconoscimento di un importo per danno esistenziale ulteriore rispetto a quello liquidato per il danno da alterazione del precedente assetto relazionale della vita si risolverebbe in un’inammissibile duplicazione risarcitoria” cfr. Cassazione civile sez. III, 26/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 26/03/2021), n.8622. Pertanto il danno esistenziale non è cumulabile con il danno parentale in sede risarcitoria.