In caso di vendita di immobile a corpo nella quale la differenza tra misura indicata e misura reale incida ai sensi dell’art. 1538 cod. civ. (cioè, non meno di un ventesimo), la modifica del prezzo non deve seguire il valore di mercato, né la valutazione proporzionale “secca”, ma un criterio proporzionale “corretto”, commisurato alla volontà delle parti di vendere l’immobile a corpo e non a misura.
La suprema Corte di Cassazione, ha così statuito con sentenza n. 19890 del 29 agosto 2013
VENDITA – VENDITA IMMOBILIARE A CORPO – RETTIFICA DEL PREZZO EX ART. 1538 COD. CIV. – CRITERI