COVID-19: violazione delle misure restrittive

  • penale

Come ormai ampiamente noto, al fine di contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono state adottate specifiche misure di distanziamento sociale, la cui trasgressione può comportare diverse conseguenze dal punto di vista giuridico.

A tal proposito, il settore penale di questo Studio Legale vorrebbe fornire alcune delucidazioni in merito alle possibili conseguenze derivanti dalla trasgressione delle misure di contenimento, anche alla luce dell’intervento modificativo effettuato dal Decreto Legge n. 19/2020, emesso il 25 marzo, il quale ha sostanzialmente depenalizzato tali violazioni.

Giova innanzitutto precisare che il precedente Decreto Legge n. 6/2020, emesso il 23 febbraio (oggi abrogato per intero), prevedeva all’art. 3, comma 4, che le violazioni delle misure adottate dal Governo al fine di contenere la diffusione del virus fossero punite “ai sensi dell’art. 650 c.p.” (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), salvo più grave reato.

In particolare, la fattispecie di reato di cui all’art. 650 c.p. rappresenta un’ipotesi contravvenzionale per la quale si può accedere all’istituto dell’oblazione di cui all’art. 162 bis c.p. e ciò comportava la possibilità per i trasgressori di procedere ad estinguere il reato con il pagamento di una somma di euro 103, se pur implicando l’istaurazione di un processo penale.

Vi era dunque una duplice sfavorevole conseguenza derivante dall’applicazione dell’art. 650 c.p. alle ipotesi di violazione delle norme anti-contagio: da un lato il grave affaticamento degli uffici giudiziari e dall’altro la limitata portata deterrente nei confronti dei cittadini.

Tali considerazioni hanno portato i nostri governanti ad intervenire al fine di riorganizzare le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla trasgressione delle misure di distanziamento sociale attraverso l’adozione del sopracitato Decreto Legge n. 19/2020 del 25 marzo.

L’art. 4 di tale D.L. ha in particolare stabilito che “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento …  è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità”. L’art. 4 prevede inoltre un aumento fino ad un terzo delle sanzioni predette in caso il mancato rispetto delle misure avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo.

Il D.L. n. 19/2020 ha dunque introdotto una sanzione amministrativa che risulta più onerosa a livello economico, in tal modo perseguendo in maniera più efficace il fine deterrente nei confronti di possibili trasgressioni ed evitando un aggravio del carico processuale per gli uffici giudiziari.

L’art. 4, al comma 8 prevede inoltre le disposizioni di diritto intertemporale che regolano le numerosissime ipotesi di trasgressione commesse antecedentemente all’adozione del nuovo D.L. n. 19/2020. In particolare, viene stabilito che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative “… si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”.

La depenalizzazione prevista dal D.L. n. 19/2020, nel rispetto del principio del favor rei, viene dunque applicata retroattivamente alle trasgressioni commesse antecedentemente all’adozione dello stesso, le quali verranno sanzionate con una multa di euro 200.

Infine, risulta necessario sottolineare che restano in vigore le sanzioni penali previste dall’art. 452 c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica) in relazione alle ipotesi di violazione della quarantena da parte di soggetti risultati positivi al Covid-19.

Allo stesso modo, qualora ravvisabili nel caso di specie, saranno applicate le sanzioni penali per i reati di cui agli artt. 495 e 496 c.p. in relazione alle false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale e per il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p.