Contratti telefonici: Diritto di recesso

  • civile

Se un utente conclude contratti telefonici a distanza ha il diritto di recesso, cioè l’opportunità di chiudere l’accordo nei termini e con le modalità previste dalla legge. Il termine è di comunicarlo entro 10 giorni lavorativi.
Per i contratti di fornitura di servizi i 10 giorni decorrono dal giorno dell’accordo o dal giorno in cui sono state fornite le informazioni obbligatorie, se successivo al momento dell’accordo (in ogni caso, il recesso non è più esercitabile trascorsi 3 mesi dalla stipula).
Per i beni, i 10 giorni per il recesso decorrono dal giorno del loro ricevimento, se gli obblighi informativi sono stati soddisfatti, o dal giorno in cui le informazioni sono fornite, se successive (analogamente non oltre 3 mesi dall’accordo).

Occorre a tal fine inviare una raccomandata a/r all’operatore/società entro i termini di cui sopra anche eventualmente anticipata per telegramma, fax o posta elettronica, purché poi si invii la lettera raccomandata. Al ricevimento della raccomandata l’operatore deve provvedere a sospendere immediatamente il servizio o le attività previste per l’eventuale attivazione. Se il recesso, per motivi tecnici, non viene recepito, l’utente non deve sostenere alcun costo per l’eventuale inizio del servizio da cui ha receduto.

Vi sono circostanze in cui, nei contratti a distanza, la facoltà di recesso è esclusa. Ad esempio quando la fornitura del servizio elettronico sia già iniziata prima della scadenza del termine per il recesso oppure quando l’utente apra i prodotti audio o software che gli vengono forniti.