Condominio parti comuni

  • civile

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile – Sentenza 6 febbraio 2013, n. 2840

La Corte di Cassazione ha stabilito che per i vizi riconducibili a vetustà e a deterioramento per difetto di manutenzione del lastrico solare trova applicazione l’articolo 1126 del Cc secondo le proporzioni di apporto economico in esso previste per le relative riparazioni, ossia nella misura dei due terzi a carico dei condomini, ai quali il lastrico serve da copertura, e di un terzo da accollare al titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo.
In relazione alla responsabilità per i danni ricollegabili ai difetti originari di progettazione o di esecuzione del lastrico solare, anche in sede di ricostruzione, si applica invece l’articolo 2051 del Cc, che assegna l’onere economico in capo al proprietario esclusivo dello stesso, senza alcuna compartecipazione del condominio.