E’ illegittimo vietare la destinazione d’uso a locale pubblico per tutelare la quiete di un edificio quando le emissioni sonore risultano tollerabili, secondo quanto stabilito dall’art. 844 c.c.
Agisce in errore il condomino che, facendo valere quanto contenuto nel regolamento condominiale, pretende di limitare la destinazione d’uso di attività commerciali le cui immissioni sonore rientrino nella soglia suddetta.
Suprema Corte di Cassazione Civile , sez. II, sentenza n° 22892/13