Per lo ‘stalking’ a danno dei condomini può essere disposto in via cautelare l’allontanamento del responsabile dalla sua abitazione.
Data la novità dell’argomento, e l’eco mediatico del provvedimento, riteniamo utile pubblicare l’ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che ha disposto l’ «allontanamento dalla casa familiare» di un soggetto che compiva atti persecutori ai danni di alcune persone abitanti nel suo stesso stabile, ma non con esso conviventi.
Di seguito le due massime redazionali tratte dal provvedimento.
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DELITTI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ MORALE – Atti persecutori (art. 612bis c.p.) – Minacce o molestie – Reiterazione in danno di persone diverse – Conseguente timore di ciascuna tra esse per l’incolumità propria o di altri, o costrizione di ciascuna tra esse a cambiare abitudini di vita – Configurabilità del reato – Sussistenza.
La fattispecie di «atti persecutori», prevista dall’art. 612-bis del codice penale, è integrata anche quando le minacce o molestie siano recate in danno di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti sempre nei confronti di una stessa persona, sempre che, dalla molteplicità degli atti, derivi per tutte le vittime il turbamento indicato nella norma incriminatrice (fattispecie relativa a molestie e minacce effettuate in danno di più persone abitanti nello stesso condominio del soggetto agente).
MISURE CAUTELARI PERSONALI – Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) – Applicabilità per reati non commessi in ambito intrafamiliare – Sussistenza – Condizioni
La misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis, comma 1, c.p.p.), quando possa valere a prevenire nel caso concreto la reiterazione del comportamento criminoso, è applicabile per qualunque genere di reato, e non solo per i fatti commessi in ambito intrafamiliare, risultando del resto più favorevole, in termini di limitazione posta alla libertà personale, della misura che altrimenti dovrebbe essere imposta, e cioè il divieto di dimora nel territorio di un determinato comune, ai sensi dell’art. 283 c.p.p. (fattispecie relativa al prescritto allontanamento dalla sua abitazione di soggetto imputato di atti persecutori in danno di persone abitanti nello stesso stabile).