La Suprema Corte ha precisato che, se uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni abbia da solo acquistato o venduto un immobile che rientri nella comunione, il coniuge rimasto estraneo all’atto e’chiamato in qualità di litisconsorte necessario nel contenzioso giudiziario in cui il giudice sia chiamato a pronunciarsi direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non puo’ essere coinvolto in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validita’ ed efficacia del contratto (Cass. Sez. Un. 23-4-2009 n. 9660; Cass. Sez. Un. 22-4-2010 n.9523; (Cass. 29-1-2013 n. 2082).
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 2 luglio 2013, n.16559 – Pres. Felicetti – est. Matera.