Comunione e Condominio: azione proposta dal singolo condomino

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 25454/2013 hanno statuito che le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune possono essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessario l’intervento o l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, quando l’attore non chieda che sia accertata con efficacia di giudicato la posizione degli altri comproprietari ed il convenuto opponga un diniego volto soltanto a resistere alla domanda, senza svolgere domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione, con finalità di ampliare il tema del decidere e di ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato, la comproprietà degli altri soggetti.

COMUNIONE E CONDOMINIO – CONDOMINIO – AZIONE DI RIVENDICAZIONE PROPOSTA DEL SINGOLO CONDOMINO A TUTELA DEL BENE COMUNE – LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I CONDOMINI – INSUSSISTENZA – LIMITI