Nel comodato precario, ovvero in mancanza di determinazione della sua durata, il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliela richieda, ai sensi dell’art. 1810 cod. civ.
Tale norma tuttavia, configurando un’ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte del primo comma dell’art. 1183 cod. civ., non esclude l’applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del citato primo comma dell’art. 1183, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, possa stabilire il termine (per la restituzione della cosa oggetto di comodato) quando sia necessario per la natura della prestazione, ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione e, segnatamente quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciare vuoto l’immobile e per trovare altra sistemazione abitativa.
Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza 17/10/2001 n° 12655