Chi non mantiene il figlio nato da relazione extraconiugale commette reato

È vero, con la riforma del diritto di famiglia non vi è più distinzione tra figli legittimi figli naturali. Ma non è questo il punto. Chi non mantiene la prole commette in ogni caso reato, sia essa nata da un matrimonio che extraconiugale.

La Cassazione ha così scelto la linea dura per chi non rispetta gli obblighi di mantenimentoin caso di figli nati da relazioni extraconiugali, imposti già solo con la paternità. Il rischio, infatti, è quello di una incriminazione penale [1].

Peraltro – sostengono i giudici in una interpretazione evolutiva del diritto fornita con una recente sentenza [2] – il cosiddetto “mantenimento” non può più ritenersi limitato ai soli viveri e generi di prima necessità ossia ai mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma va esteso anche agli strumenti che consentono un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana, tra cui, ad esempio, l’abbigliamento, i libri di istruzione per i figli minori, i mezzi di trasporto, i mezzi di comunicazione (il computer, il cellulare, ecc.). Mezzi da valutare – come è intuitivo – in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato.

Con una interessante decisione il Collegio di legittimità sottolinea che il diritto al mantenimento genitoriale – stato di bisogno in sostanza presunto dalla legge – non viene meno per il semplice fatto che alla erogazione dei mezzi di sussistenza provveda già comunque l’altro genitore o un terzo (per esempio, il nonno). Infatti, per i figli minori persiste sempre l’obbligo del genitore di provvedere al loro mantenimento.

Infatti, l’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli di minore età grava su entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali: se entrambi i genitori sono ancora in buoni rapporti il reato scatta lo stesso.

[1] Art. 570 cod. pen.

[2] Cass. sent. n. n. 33026/2014.