Con l’apertura di una «casella postale» la corrispondenza si intende pervenuta all’indirizzo del destinatario, e dunque conosciuta (ai fini dell’articolo 1335 ldel codice civile), nel momento in cui l’Ufficio Posta la trattiene per smistarla presso la ‘cassetta’ e non dunque quando entri nella effettiva disponibilità del destinatario. E ciò anche se la casella si trovi presso un diversi Ufficio del medesimo ente.
Corte di cassazione, sentenza 2070/2015