Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e bancarotta impropria

Depositata l’8 luglio 2014 la pronuncia numero 29921 in tema di reati fallimentari.

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (L. Fall., art. 216, e art. 223, comma 1) e quello di bancarotta impropria (art. 223, comma 2, n. 2, L. cit.) – hanno affermato i giudici – concernono ambiti diversi:

il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto;
il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività nè si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento.
Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta L. Fall., ex art. 216, si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali, concretandosi in abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l’andamento economico finanziario della società, siano stati causa del fallimento (in senso conforme v. Cass. pen. Sez. V, 17-02-2010, n. 17978, rv. 247247).

Cassazione Penale, Sez. V, 8 luglio 2014 (ud. 12 maggio 2014), n. 29921