La illegittimità dell’apparecchio che segnala le postazioni autovelox va provata in concreto guardando alle caratteristiche del dispositivo. Infatti, siccome la presenza di autovelox deve essere preventivamente segnalata, ex articolo 142 del Cds, vanno differenziati gli apparecchi che, sul modello di un Gps, consentono una semplice mappatura dell’esistente da quelli che intercettano i segnali di controllo.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione accogliendo il ricorso di una società e cassando la sentenza impugnata per omessa motivazione in quanto non era stata svolta alcuna indagine circa le effettive caratteristiche dello strumento.
Il ricorso
Secondo il ricorrente l’apparecchio, non diversamente dai normali navigatori satellitari consentiti anche dalle circolari ministeriali, è idoneo soltanto a svolgere funzione di assistente alla guida, segnalando le postazioni in cui potrebbero essere in funzione i controlli, e non gli apparecchi effettivamente in funzione.
Il precedente
Bocciato anche il richiamo alla sentenza 12150/2007 della Cassazione, che individua le caratteristiche vietate, poiché in concreto il possesso di quelle specifiche funzioni non era stato accertato.
La motivazione
Secondo la Suprema corte, infatti, è «necessario distinguere con precisione le caratteristiche dell’apparecchio utilizzato, onde poter stabilire senza equivoci o indebite presunzioni quali ne siano le potenzialità e di conseguenza se rientrino nel disposto normativo». Dunque, «solo una ragionata conoscenza degli apparati esistenti all’epoca dell’entrata in vigore della modifica dell’articolo 45 (Cds) e delle precise caratteristiche di quello in esame può infatti consentire una meditata valutazione della conformità di esso alle disposizioni vigenti».
Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 18 febbraio 2014 n. 3853