La somma necessaria per riparare il veicolo supera di gran lunga il valore commerciale di quest’ultimo. Il giudice, pertanto, può decidere di non liquidare il danno in forma specifica ma per equivalente.
Il caso
Macchina completamente distrutta dopo il tamponamento subito da un autocarro. Riparare la macchina è ‘antieconomico’, l’eccessiva onerosità delle riparazioni, quindi, porta il proprietario a decidere per la demolizione del veicolo. La questione arriva avanti all’autorità giudiziaria, dove viene parzialmente accolta la domanda del danneggiato. Tuttavia, quest’ultimo lamenta l’errata liquidazione del danno. In pratica, secondo il danneggiato, il giudice di appello non avrebbe dovuto commisurare il risarcimento del danno al valore commerciale del bene al momento del sinistro. Il danno va liquidato in forma specifica o per equivalente? A togliere qualsiasi dubbio è proprio la Cassazione a cui si è rivolto il proprietario del veicolo. I giudici di legittimità hanno così ribadito che, ai sensi l’art. 2058, comma 2, c.c. (risarcimento in forma specifica), «il giudice, allorché sia richiesto il risarcimento in forma specifica, può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore». Se il danno supera il valore dell’auto può essere disposto il risarcimento per equivalente. Si ha eccessiva onerosità – viene chiarito nell’ordinanza – «quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica», in qualsiasi dei modi prospettabili, «superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente». In conclusione, in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo danneggiato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente.
E’ quanto emerge dall’ordinanza 24718/13 della Cassazione.