Rischia molto l’avvocato che deposita atti «sovrabbondanti» e che non aggiungono molto alle precedenti difese.
La condotta del legale si pone in contrasto che le esigenze di speditezza del giusto processo e, dunque, il giudice ben può tenerne conto in sede di liquidazione delle spese processuali in base agli ex articoli 91 e 92 Cpc.
Arrivare in breve al punto negli atti giudiziari è un dovere in Europa e anche in Italia dopo che, ad esempio, nel codice del processo amministrativo risulta introdotto il «dovere di motivazione e sinteticità degli atti» per le parti così come per il giudice, il tutto in base alla legge che ha riformato il processo civile. Non giova a nessuno, tanto meno alla parte, depositare pagine e pagine di documenti che all’atto pratico si rivelano non decisivi per il thema decidendum.
La particolare ampiezza degli atti non pone certamente un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova comunque alla chiarezza. Ed è così che il giudice costretto a perdere tempo può ben ricordarselo quando poi sarà chiamato a liquidare le spese di giudizio tenendo conto della condotta processuale delle parti.
Insomma, si deve fare riferimento a circostanze concrete, ma senza dilungarsi troppo nella loro descrizione.