Art.162-ter: c.p. “Estinzione del reato per condotte riparatorie”

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Art.162-ter: c.p. “Estinzione del reato per condotte riparatorie”

La recente riforma penale di cui alla legge 103/2017 ha introdotto una nuova causa di estinzione del reato è stato aggiunto un nuovo articolo 162ter c.p., titolato: “Estinzione del reato per condotte riparatorie”.

Ecco qui di seguito il testo, composto da tre commi:

“1. Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

  1. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.
  2. Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positive delle condotte riparatorie.”

 

L’ipotesi di cui al comma 1 non lascia margini di discrezionalità al giudice rispetto al riconoscimento della causa estintiva. Così come pare emergere dall’utilizzo del “il giudice dichiara”.

In questa prospettiva, il “sentite le parti e la persona offesa” va inteso semplicemente come adempimento indirizzato a verificare se l’imputato abbia effettivamente provveduto alle restituzioni; una volta acclarato il verificarsi di tale adempimento, al Giudice non resterebbe che dichiarare l’estinzione del reato.

Nelle ipotesi in cui l’imputato, non avendo potuto adempiere entro il termine di cui al comma 1 per fatto a lui non addebitabile, chieda al giudice la fissazione di un ulteriore termine per provvedere al pagamento, il 2  comma prevede che il Giudice ordini la sospensione del processo “se accoglie la richiesta” e se ritiene di concedere all’imputato un secondo termine, interviene la sospensione del processo e del decorso della prescrizione.

Come causa estintiva, la norma esclude le pene principali, le pene accessorie, gli effetti penali della condanna e le misure di sicurezza, ma non la confisca obbligatoria ex 240 co. 2 c.p.

In relazione al diritto intertemporale, giova ricordare che il 2 comma dell’articolo unico della riforma sul punto prevede che le disposizioni del nuovo art. 162-ter c.p. “si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”, precisando che in tali casi “il giudice dichiara l’estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”.