Annullamento multa per violazione del codice stradale

Estinto il credito dell’esattore per l’infrazione al codice della strada senza atti interruttivi anteriori al preavviso di fermo: termine decennale solo se la riscossione della sanzione deriva da una sentenza. Pagamento parziale irrilevante.

Annullate. Addio alle cartelle di pagamento se per i cinque anni successivi all’infrazione al codice della strada l’agente della riscossione non compie un atto che interrompe la prescrizione prima di notificare all’automobilista il preavviso di fermo amministrativo sul veicolo. È quanto emerge dalla sentenza 880/13, pubblicata dal giudice di pace di Prato (magistrato onorario Adriano Donatini).

Accolto il ricorso del trasgressore nei confronti di Equitalia, della Provincia e del Comune che l’ha multato. L’articolo 209 Cds rimanda alla norma di cui all’articolo 28 della legge 689/81 in materia di sanzioni per violazioni al codice della strada: «il diritto a riscuotere le somme dovute per le infrazioni alle regole della circolazione stradale si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la violazione risulta commessa». Nella specie i verbali risalgono al 2001 e al 2003, le cartelle sono notificate nel 2003 e 2004 e nessun atto interruttivo risulta essere stato effettuato prima della notifica del preavviso di fermo che è notificato nel 2011 e contiene anche l’invito a provvedere al pagamento. Non colgono nel segno le osservazioni dell’esattore: il termine di prescrizione decennale opera soltanto quando il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa deriva da una sentenza. Il pagamento parziale dell’opponente non può essere interpretato come tacita rinuncia ad avvalersi della prescrizione, almeno in mancanza di ulteriori elementi a conferma.