Affitto: come sfrattare l’inquilino irreperibile e moroso

“Ho concesso in locazione un appartamento a un extracomunitario che, poi, è tornato nel suo Paese d’origine senza riconsegnami le chiavi e, soprattutto, senza pagare gli arretrati: cosa devo fare per tornare in possesso del mio immobile?”

Nei casi in cui l’inquilino non abbia riconsegnato le chiavi al locatore, sebbene, in questi casi, l’atteggiamento più spontaneo o naturale, da parte del padrone di casa, sia quello di cambiare la serratura e rientrare in possesso del proprio appartamento, in realtà, volendo seguire la legge, è necessario agire con la procedura di sfratto per morosità [1].

Infatti – essendovi un regolare contratto di locazione – se l’inquilino facesse rientro in Italia e pretendesse la consegna dell’appartamento, egli, sebbene moroso, in assenza di un provvedimento del giudice di convalida di sfratto e di un verbale di immissione in possesso in favore del locatore redatto dall’ufficiale giudiziario, avrebbe diritto a conservare la detenzione dell’immobile.

D’altra parte, se il locatore si riappropriasse delle chiavi senza un provvedimento giurisdizionale, rischierebbe una denuncia per “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” [2], e/o diviolazione di domicilio [3].

È stata la stessa Cassazione [4] a puntualizzare tale principio, stabilendo la punizione penale per il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all’inottemperanza del conduttore dell’obbligo di rilascio, anziché ricorrere al giudice con l’azione di sfratto, si fa ragione da sé, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto.

 

[1] A norma dell’articolo 658 del Codice di procedura civile e degli articoli 5 e 55 della legge 392/1978.

[2] A norma dell’articolo 392 cod. pen.

[3] A norma dell’articolo 614 cod. pen.

[4] Cass. sent. n. 10066 del 18.01.2005.