Penale: affidamento in prova al servizio sociale anche senza stabile lavoro

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Il condannato può ottenere la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali anche se non ha un lavoro stabile.
La prima sezione penale della Cassazione con la sentenza 27690/2013, ha sancito che l’attualità di un impiego, non costituisce un elemento indispensabile per la concessione del beneficio, ritenendo che la mancanza di una concreta e attuale attività lavorativa non è, di per sé, elemento sufficiente per negare la misura alternativa dell’affidamento in prova. Si è ritenuto che fra i requisiti per la concessione della misura alternativa non rientri la prospettiva di un lavoro stabile, il condannato può quindi beneficiarne anche quando non riesce a reperire un lavoro ma si impegna in attività utili.