Acquisto del dominio internet avente lo stesso nome della propria azienda

IL titolare di un’azienda il cui marchio è registrato, volendo aprire un sito internet con conseguente acquisto del dominio avente lo stesso nome della sua azienda si è accorto che il nome della sua azienda è già registrato da un altro utente, creando confusione in chi volesse cercare il mio marchio su internet. Ci sono possibilità di rientrare in possesso del nome di dominio omonimo del marchio della mia azienda?
La domanda fa riferimento alla registrazione dei cosiddetti “nomi a dominio”, ossia sequenze di lettere e/o numeri, che vengono combinate dagli utenti. Spesso sono costituiti dal nome stesso degli utenti oppure sono nomi di fantasia o ancora sono distintivi di un marchio o un’azienda che ha la necessità di farsi rintracciare facilmente su internet.
Può accadere che il dominio sia stato registrato da un altro utente o anche che venga utilizzato in malafede ai fini di rivenderlo. Nel corso degli anni si è assistito ad un vero e proprio accaparramento dei nomi a dominio a scopi commerciali.
E’ importante sapere che i nomi a dominio sono unici e non possono essere duplicati, quello che può cambiare è l’estensione del dominio. Il suffisso .it è una delle tante estensioni disponibili e non indica soltanto l’appartenenza geografica. Infatti, bisogna precisare che anche i cittadini e le imprese dell’Unione Europea possono registrare un numero illimitato di domini a targa .it.
In Italia, il Registro .it gestisce e mantiene aggiornato l’archivio dei nomi a domino; la sua funzione è quella di associare gli indirizzi numerici necessari per muoversi in rete a un nome, attraverso il sistema Dns (Domain Name System), che regola il funzionamento di internet.
L’utente che volesse registrare un nome dominio dovrà rivolgersi a specifiche società, chiamate Registrar, le quali forniscono dalla semplice registrazione di un nome a dominio alla realizzazione di siti Web, alla fornitura di connettività Internet e di servizi altamente specializzati.
Si può comunque verificare preliminarmente se il nome a dominio prescelto possa già essere stato registrato da un altro utente, tramite il database WHOIS, che è la banca dati nella quale vengono raccolte le informazioni relative ai titolari dei nomi a dominio ed è consultabile pubblicamente.
Come si deduce dalla domanda, il lettore ha appreso che il nome a dominio probabilmente più vicino alla denominazione della sua azienda è già stato registrato da un altro utente.
Vediamo quali sono le azioni da intraprendere nel caso concreto.
Innanzitutto, va valutato se il diritto ad ottenere il nome a dominio in questione da parte del lettore sia tutelabile, poiché vi può essere un identico – e allo stesso modo degno di tutela – diritto da parte dell’utente che lo ha registrato.
Sono molto frequenti le controversie in ordine alla registrazione del nome a dominio da parte di soggetti terzi, che spesso non hanno uno specifico interesse al nome in questione o che addirittura lo utilizzino per scopi illeciti.
Accade spesso che vengano registrati nomi a dominio simili a domini noti o contenenti il marchio di aziende famose.
Nel caso di specie, un’azienda potrebbe vedersi utilizzare il dominio in malafede, con una conseguente concorrenza sleale e deviazione della potenziale clientela. Inoltre, si fa presente che, a differenza di quello che si può comunemente pensare, la registrazione del marchio non tutela da tali ipotesi.
Un soggetto privato, peraltro, potrebbe veder leso il proprio diritto all’identità e/o il diritto al nome e/o il diritto alla libera espressione.
Le modalità di tutela in tali casi sono le seguenti:
1) la procedura di opposizione, predisposta dal Registro .it, che consente l’accesso a due procedure alternative al ricorso all’autorità giudiziaria, ossia l’arbitrato irrituale e la procedura di riassegnazione;
2) la tutela giudiziaria, cautelare e di merito.
Per iniziare un’opposizione è necessario inviare al Registro una richiesta scritta con le generalità del mittente, il nome a dominio oggetto dell’opposizione, le motivazioni e i diritti che si presumono lesi. L’opposizione deve essere rinnovata, tramite raccomandata, ogni 180 giorni, salvo che vi sia un giudizio, un arbitrato o una procedura di riassegnazione in corso. La richiesta di rinnovo non può essere ripetuta per più di due volte.
In relazione all’arbitrato, la controversia viene risolta dagli arbitri, esperti in materia di assegnazione di domini .it, che compongono il Collegio arbitrale.
In relazione alla procedura di riassegnazione, questa è condotta da appositi studi professionali ed ha lo scopo di verificare che un dominio non sia stato registrato e mantenuto in malafede, con in tal caso la riassegnazione del dominio al soggetto che ha iniziato l’opposizione.
La riassegnazione non impedisce comunque il ricorso alla magistratura o all’Arbitrato, ma non può essere attivata se si è già dato inizio ad una procedura arbitrale o se si è in attesa di un giudizio pendente da parte di un giudice ordinario.
La procedura di opposizione, quindi, non necessita dell’intervento dell’autorità giudiziaria e in linea di massima ha dei costi contenuti e dei tempi abbastanza celeri.
In alternativa, vi è il ricorso al Tribunale ordinario attraverso una tutela cautelare, ossia d’urgenza, in cui si può chiedere di sospendere l’utilizzazione del nome a dominio fino alla decisione del giudice, oppure attraverso l’instaurazione di una causa di merito che prevede dei tempi sicuramente più lunghi.