Daspo, la contestazione è possibile unicamente nel corso della fase di convalida del Gip.
Le contestazioni in ordine alla legittimità del Daspo vanno contestate nella fase in cui il provvedimento amministrativo del Questore limitativo della libertà personale debba essere convalidato dal Gip; se tale contestazione non vuene proposta, ovvero l’istanza venga respinta, si viene a creare, un «giudicato interno» che fa diventare il provvedimento incensurabile.
Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 3 febbraio 2015 n. 4949