Guida in stato di ebbrezza

Esaminando le norme di riferimento alla guida in stato di ebbrezza occorre porre subito attenzione alle sanzioni poste e rilevanti il “grado di ebbrezza alcolica” attraverso il c.d. etilometro o esame del sangue.
Sussiste infatti una importante distinzione tra sanzione amministrativa e contravvenzione (reato contravvenzionale).
E’ fuorviante considerare una semplice “multa” la contravvenzione, in questi casi per multa si deve intendere reato contravvenzionale e non semplice sanzione amministrativa, atteso che a fronte di una sanzione amministrativa si può pagare una somma di denaro e possono essere tolti punti alla patente con il reato contravvenzionale insorge un vero e proprio procedimento penale, con tutto ciò che consegue in termini di possibile condanna penale e necessità di essere assistito da un avvocato.

La norma di riferimento è l’art. 186 del Codice della Strada che sanziona chi conduca un veicolo in stato di ebbrezza alcolica.
Attualmente il valore di alcol nel sangue è divenuto l’elemento essenziale di riscontro, anche se altri elementi possono concorrere nella valutazione accertativa ( si pensi al verificarsi di un incidente, all’alito vinoso, all’incedere incerto e traballante).
La legge prevede tre ipotesi di violazione:
1) L’ipotesi prevista dall’art. 186 comma II lett. a) prevede la sanzione amministrativa della multa da 500 a 2.000 euro, per colui nei confronti del quale sia stato accertato un valore superiore a 0,5 grammi/litro (g/l) e non superiore a 0,8 g/l; all’accertamento consegue la sospensione della patente da tre a sei mesi, disposta dal Prefetto , nel caso in cui vi sia stato anche un incidente stradale, sarà disposto anche il fermo amministrativo del veicolo ( se di proprietà del soggetto riconosciuto in stato di guida sotto influsso di alcol) e il raddoppio della sanzione amministrativa.

2) L’ipotesi contenuta nell’art. 186 comma II lett. b) riguarda, il caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l. Qui è prevista l’ammenda da € 800 ad € 3.200 e l’arresto sino a sei mesi, la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. Sanzioni raddoppiate in caso di incidente stradale e fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Ex art. 2-sexies, quando il reato venga commesso dopo le 22,00 e prima delle ore 07,00, l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà.

3) L’ipotesi prevista dall’art. 186 comma II lett. c) è la più grave. Viene applicata nei confronti di chi guidi in stato di ebbrezza con tasso un alcol superiore al valore di 1,5 g/l. In questo caso si applicherà l’ammenda tra € 1.500 ed € 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno, oltre che la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Nel caso in cui il mezzo di trasporto in uso sia di proprietà di terzi verrà raddoppiata la durata della sospensione della patente . In caso di reiterazione – recidiva entro due anni, verrà applicata la revoca della patente. Il veicolo, invece se di proprietà dell’imputato ritenuto colpevole verrà confiscato. In caso di incidente stradale, al raddoppio delle sanzioni, è aggiunta la revoca della patente . Anche questo caso è previsto un aumento da un terzo alla metà dell’ammenda prevista, per il caso in cui il reato sia commesso dopo le 22 e prima delle 7.
Il soggetto che rifiuti il test alcolmetrico potrà sanzionato dall’art. 186 comma II lett. c.
Interessante la possibilità del comma 9-bis dell’art. 186 del C.d.S., ovvero quello di essere ammessi ai lavori di pubblica utilità cioè : “attività non retribuita a favore della collettività”, presso Stato, Regioni, Province, Comuni, enti o organizzazioni di assistenza sociale in tali casi si sostituisce la pena con il lavoro, mentre il reato viene dichiarato estinto, la sospensione della patente viene ridotta della metà, e ancora viene revocata la confisca del veicolo. Questa possibilità non si applica a chi abbia causato un incidente.
Da ultimo, occorre segnalare che con la legge 120/2010, è stato introdotto anche l’art. 186-bis, che regola specifici casi di guida in stato di ebbrezza.
In relazione ai guidatori età inferiore a anni 21 o comunque nei primi tre anni di patente, viene applicata, con sanzione amministrativa, la guida con tasso inferiore a 0,5 g/l. Le sanzioni, sono raddoppiate se si causa un incidente e ancora nel caso di infrazione di cui alla lett. a), comma II, 186, le sanzioni sono aumentate di un terzo; nel caso alle lett. b) o c) sono aumentate della metà.
Per i conducenti c.d. :”professionali” le lettere b), c) e d) dell’articolo 186 – bis inquadrano in classi i guidatori, riferendosi al trasporto di persone o alle dimensioni del mezzo.
Anche per tali classi vige una sanzione anche per il tasso alcolemico inferiore a 0,5.
Mentre, per i conducenti con tasso superiore a 1,5 g/l, si applica la revoca della patente;per le altre fattispecie, è necessaria la recidiva nel biennio. Da ultimo è previsto un aumento di pena da un terzo alla metà in caso di rifiuto di sottoposri al controllo.