Il Divorzio è lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Nel caso di matrimonio religioso si parla più propriamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sotto il profilo personale la principale conseguenza del venir meno dello status di coniuge è la definitiva cessazione dei reciproci obblighi coniugali (artt. 51, 143, 149 c.c.) ed il recupero dello stato libero per entrambi i coniugi, seppur solo per l’ordinamento civile: infatti nei matrimoni c.d. concordatari, il sacramento del matrimonio è indissolubile per la Chiesa. Alla moglie, sarà inibito l’uso del cognome del marito, a meno che il Tribunale non la autorizzi, dopo aver accertato la sussistenza di un interesse meritevole di tutela suo o dei figli.
Nel momento in cui uno dei due coniugi va in pensione, qualora l’altro percepisca l’assegno divorzile e non si sia risposato civilmente, a quest’ultimo spetta una quota dell’indennità di fine rapporto di cui è titolare l’altro, anche se l’indennità matura dopo la sentenza, purché non prima della domanda introduttiva del giudizio di divorzio (Corte Costituzionale sent. n. 23 del 1991 e Cass. Civ. sent. n. 1222 del 2000).
In caso di morte dell’ex coniuge il divorziato, poiché è definitivamente venuto meno il vincolo matrimoniale, non dovrebbe poter vantare alcun diritto sull’eredità. Il legislatore, tuttavia, ha previsto che se taluno muore senza lasciare un coniuge superstite, la la pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge, a patto che quest’ultimo avesse diritto a percepire l’assegno divorzile in virtù di una pronuncia giurisdizionale. L’eventuale stato di bisogno del coniuge attuale e dell’ex coniuge, in caso di compresenza, è ago della bilancia per la decisione del giudice.
Sotto il profilo strettamente patrimoniale, infine, il divorzio determina la cessazione della destinazione del fondo patrimoniale (ex art. 171 c.c.) e della comunione legale dei beni (ex art. 191 c.c.), sempre che tale effetto non fosse già scaturito dalla pronuncia di separazione personale dei coniugi, nonché il venir meno della partecipazione dell’ex coniuge all’eventuale impresa familiare (art. 230 bis c.c.).
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