La Corte di cassazione, con la sentenza 15481/2013Il ha sancito che il patrocinio a spese dello stato in un azione volta a chiedere il risarcimento dei danni causati dalla violazione degli obblighi familiari, non può essere revocato sulla base del fatto che l’attore non era legalmente sposato ma soltanto convivente di fatto con la persona chiamata in giudizio.
La Corte, che richiamando ampissima giurisprudenza anche costituzionale e le novità normative in tema di parificazione dei figli legittimi e naturali, ritenendo che : “la violazione dei diritti fondamentali della persona … è altresì configurabile all’interno di una unione di fatto, che abbia, beninteso, caratteristiche di serietà e stabilità”.