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		<title>Incendio colposo di un palazzo: art.449 c.p.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 10:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;art. 449 del Codice Penale punisce i delitti colposi di danno. Con essi si intendono diverse condotte criminose, prima tra tutte l&#8217;incendio. La norma incriminatrice in questo caso però non si riferisce all&#8217;incendio boschivo. Quest&#8217;ultima fattispecie colposa è punita dal secondo comma dell&#8217;art. 423bis c.p.. L&#8217;art. 449 c.p. invece di riferisce all&#8217;incendio di un palazzo,&#8230;&#160;<a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/incendio-colposo-di-un-palazzo-art-449-c-p/" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">Incendio colposo di un palazzo: art.449 c.p.</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 449 del Codice Penale punisce i delitti colposi di danno. Con essi si intendono diverse condotte criminose, prima tra tutte l&#8217;incendio. La norma incriminatrice in questo caso però non si riferisce all&#8217;incendio boschivo. Quest&#8217;ultima fattispecie colposa è punita dal secondo comma dell&#8217;art. 423bis c.p.. L&#8217;art. 449 c.p. invece di riferisce all&#8217;incendio di un palazzo, o di altro bene che prende fiamme per colpa. E&#8217; prevista la pena della reclusione in carcere da uno a cinque anni in relazione alla gravità del caso concreto.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&amp;art.idGruppo=37&amp;art.flagTipoArticolo=1&amp;art.codiceRedazionale=030U1398&amp;art.idArticolo=449&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&amp;art.progressivo=0">https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&amp;art.idGruppo=37&amp;art.flagTipoArticolo=1&amp;art.codiceRedazionale=030U1398&amp;art.idArticolo=449&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&amp;art.progressivo=0</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">La pena si inasprisce in caso di incendio doloso, ovvero volontario. L&#8217;art. 423 c.p. prevede la pena della reclusione da tre a sette anni per un incendio doloso di tipo comune. Se l&#8217;incendio volontario è boschivo, il piromane è punito ancora più duramente. Si rischia da quattro a dieci anni di carcere. L&#8217;art. 423bis c.p. peraltro prevede anche diverse aggravanti in relazione al pericolo ed alla gravità del danno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si è puniti invece per colpa quando il responsabile ha agito con imprudenza, negligenza o imperizia. Ovviamente tali mancanze devono essere valutate in base al ruolo ed all&#8217;attività svolta dall&#8217;indagato. Si pensi al caso del costruttore di una torre che non ha utilizzato i materiali isolanti necessari.  Altro esempio è quello dell&#8217;elettricista o del fumista che non ha svolto il lavoro a regola d&#8217;arte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per proteggersi dai danni in caso di incendio il privato o il condominio per prudenza può firmare un&#8217;assicurazione. In questo modo è possibile ottenere risarcimenti per spese di ricostruzione ed acquisto dei mobili. Nel processo penale contro gli imputati è possibile costituirsi parte civile per chiedere i danni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per un primo parere gratuito è possibile contattare il nostro Studio tramite i contatti riportati al seguente link:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/contatti-2/">https://www.studiolegaletusasalvetti.it/contatti-2/</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza sul reato in esame è ampia. Si ricorda che il pericolo per l&#8217;incolumità pubblica è costituito anche dalle conseguenze della fiamme. Come il fumo, il calore, i gas derivati dalle cose incendiate, la mancanza di ossigeno (Cass. Pen. 3339/15). Inoltre è ritenuto responsabile anche chi ha causato l&#8217;innesco, poi divenuto incendio. Si pensi a chi ha omesso sul lavoro le cautele per limitare il propagarsi delle scintille dei macchinari di lavorazione (Trib. Bari 552/11). </p>



<p class="wp-block-paragraph">E&#8217; responsabile in concorso anche l&#8217;amministratore di condominio in caso di condotte omissive per l&#8217;incendio causato da una canna fumaria male installata (Cass. Pen. 39959/09). Il tecnico installatore di un impianto è responsabile non solo del corretto funzionamento ma anche del controllo della struttura complessiva dello stesso (Cass. Pen. 34371/04). E&#8217; responsabile per l&#8217;incendio colposo anche il Sindaco che non ha urgentemente sospeso l&#8217;erogazione del gas in un&#8217;area dove era stato accertato pericolo (Cass. Pen. 40785/08).</p>



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		<title>Abbandono di animali e cattiva custodia: art. 727 c.p.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 12:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Codice Penale prevede il reato di abbandono di animali domestici o abituati alla cattività, stabilendo in alternativa la pena dell’arresto fino ad un anno o la pena dell’ammenda da Euro 1.000 ad Euro 10.000. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-07-31&#38;atto.codiceRedazionale=004G0217 Parimenti è punito chi detiene gli animali in condizioni tali da produrre gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura.&#8230;&#160;<a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/abbandono-di-animali-e-cattiva-custodia-art-727-c-p/" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">Abbandono di animali e cattiva custodia: art. 727 c.p.</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Il Codice Penale prevede il reato di abbandono di animali domestici o abituati alla cattività, stabilendo in alternativa la pena dell’arresto fino ad un anno o la pena dell’ammenda da Euro 1.000 ad Euro 10.000.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-07-31&amp;atto.codiceRedazionale=004G0217">https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-07-31&amp;atto.codiceRedazionale=004G0217</a></p>



<p class="has-text-align-left wp-block-paragraph">Parimenti è punito chi detiene gli animali in condizioni tali da produrre gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il reato è integrato in caso di condotte contrarie al sentimento comune verso gli animali e qualora il comportamento incida sulla sensibilità degli stessi causando dolore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il proprietario è punito sia per comportamenti volontari (dolo), sia in caso di negligenza (colpa).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pertanto l’abbandono di animali di cui al primo comma è penalmente rilevante non solo quando si verifica un distacco volontario, ma anche in caso di disinteresse alla ricerca dell’animale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">E’ il caso del proprietario inerte all’immediata ricerca dell’animale, che abbia omesso di denunciarne lo smarrimento (cfr. Cass. Pen. 18892/11).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Qualora non sussista il più grave reato di maltrattamenti ex art.544 ter c.p., le modalità illecite di custodia possono integrare il secondo comma dell’art.727 c.p..</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’utilizzo del collare per addestramento ad impulsi elettrici integra la meno grave ipotesi contravvenzionale. Nella fattispecie il reato sussiste anche qualora sia utilizzato con comandi a distanza per attività di caccia (cfr. Cass. Pen. 21932/16).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lo stimolo doloroso deve essere tale da incidere sensibilmente sull’integrità dell’animale producendo gravi sofferenze (cfr. Cass. Pen. 38034/16).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Suprema Corte ha ritenuto integrato il reato in argomento anche nel caso della detenzione di un cavallo in una stanza dal soffitto tale da costringerlo a mantenere la testa piegata in modo costante (cfr. Cass. Pen. 6829/15).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rientra nella casistica in esame anche l&#8217;abbandono del cane in auto, che per il lungo tempo di attesa e le elevate temperature abbai incessantemente come segno di sofferenza (cfr. Cass. Pen. 14250/14).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/maltrattamento-di-animali-art-544-ter-c-p/">https://www.studiolegaletusasalvetti.it/maltrattamento-di-animali-art-544-ter-c-p/</a></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/wp-content/uploads/2021/07/abbandono-di-animali.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/wp-content/uploads/2021/07/abbandono-di-animali-1024x859.jpg" alt="" class="wp-image-244945" width="485" height="407"/></a></figure></div>The post <a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/abbandono-di-animali-e-cattiva-custodia-art-727-c-p/">Abbandono di animali e cattiva custodia: art. 727 c.p.</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it">www.studiolegaletusasalvetti.it</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Diffamazione a mezzo stampa: pena detentiva solo in caso di eccezionale gravità</title>
		<link>https://www.studiolegaletusasalvetti.it/diffamazione-a-mezzo-stampa-pena-detentiva-solo-nei-casi-di-eccezionale-gravita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 10:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta sul tema della diffamazione a mezzo stampa trascorso un anno dalla pronuncia del 26 giugno 2020 (Ord. 132/2020). https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&#38;numero=132 La Consulta aveva sollecitato il legislatore a riformare la materia, invitandolo a trovare un bilanciamento più adeguato tra la tutela della reputazione personale e la libertà di manifestazione del pensiero.&#8230;&#160;<a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/diffamazione-a-mezzo-stampa-pena-detentiva-solo-nei-casi-di-eccezionale-gravita/" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">Diffamazione a mezzo stampa: pena detentiva solo in caso di eccezionale gravità</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">La Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta sul tema della <strong>diffamazione a mezzo stampa</strong> trascorso un anno dalla pronuncia del 26 giugno 2020 (Ord. 132/2020).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&amp;numero=132">https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&amp;numero=132</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Consulta aveva sollecitato il legislatore a riformare la materia, invitandolo a trovare un bilanciamento più adeguato tra la tutela della reputazione personale e la libertà di manifestazione del pensiero.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale necessità si è posta alla luce dell’esponenziale evoluzione dei mezzi di comunicazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In materia di diffamazione a mezzo stampa l&#8217;art. 595, c. 3, c.p. prevede che quando <em>“l&#8217;offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della <strong>reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516</strong>&#8220;</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al contrario l&#8217;art. 13 della legge n. 47/1948 dispone che, <em>&#8220;nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell&#8217;attribuzione di un fatto determinato, si applica la <strong>pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a euro 250</strong>&#8220;</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In tale caso dunque la norma prevede l’obbligatorietà della pena detentiva unitamente a quella della multa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Trascorso un anno senza interventi del legislatore dall&#8217;invito della Consulta a riformare la materia, è stato dichiarato incostituzionale l’art. 13 della legge n. 47/1948 per contrasto con l’art.21 della Costituzione e l’articolo 10 della CEDU.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In attesa del deposito della sentenza, il 22 giugno corrente l’Ufficio stampa ha divulgato un comunicato.</p>



<p class="wp-block-paragraph"> Nello stesso si legge che è &#8220;<em>compatibile con la Costituzione l’articolo 595, terzo comma che prevede, per le ordinarie ipotesi di diffamazione compiute a mezzo della stampa o di un’altra forma di pubblicità, la reclusione da sei mesi a tre anni oppure, in alternativa, il pagamento di una multa.</em> <em><strong>Quest’ultima norma consente infatti al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità</strong>”.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/diffamazione-e-responsabilita-penale-per-amministratore-di-un-sito-internet/">https://www.studiolegaletusasalvetti.it/diffamazione-e-responsabilita-penale-per-amministratore-di-un-sito-internet/</a></p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/wp-content/uploads/2021/07/diffamazione-scaled.jpg"><img decoding="async" src="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/wp-content/uploads/2021/07/diffamazione-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-244951" width="479" height="319"/></a></figure></div>



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		<item>
		<title>Maltrattamento di animali: art. 544 ter c.p.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 13:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Chiunque senza necessità o per crudeltà ferisce un animale, o lo sottopone a fatiche insopportabili o ancor peggio a sevizie, commette reato di maltrattamento di animali, ed è punito fino ad un anno e mezzo di reclusione o con una multa fino a 30.000 Euro. La pena è aumentata addirittura della metà nel caso in&#8230;&#160;<a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/maltrattamento-di-animali-art-544-ter-c-p/" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">Maltrattamento di animali: art. 544 ter c.p.</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Chiunque senza necessità o per crudeltà ferisce un animale, o lo sottopone a fatiche insopportabili o ancor peggio a sevizie, commette reato di maltrattamento di animali, ed è punito fino ad un anno e mezzo di reclusione o con una multa fino a 30.000 Euro. La pena è aumentata addirittura della metà nel caso in cui i sopra richiamati comportamenti causino la morte dell&#8217;animale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-07-31&amp;atto.codiceRedazionale=004G0217">https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-07-31&amp;atto.codiceRedazionale=004G0217</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Può essere condannato alla stessa pena anche colui che somministri droghe o sostanze vietate all&#8217;animale, o che comunque lo sottoponga a trattamenti tali da danneggiarne la salute. Portiamo alcuni esempi di condotte penalmente rilevanti analizzate dalla giurisprudenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">E&#8217; maltrattamento esercitare attività di pesca sportiva usando come esca animali vivi (nel caso concreto dei volatili, cfr. <em>Cass. pen. n. 17691/2019</em>).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Parimenti è punibile chi detiene un considerevole numero di cani in una gabbia di dimensioni inidonee ed in condizioni igieniche insufficienti. Nella fattispecie cagionando infezioni e malattie (cfr. <em>Cass. pen. n. 16042/2018</em>).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed  ancora è reato l&#8217;aver tenuto per lunghi periodi legato l&#8217;animale in luoghi angusti, in condizioni sanitarie precarie. Affamando inoltre l&#8217;animale e senza proteggerlo dal maltempo, con danno allo stesso (<em>cfr. Cass. pen. 8036/18</em>).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il maltrattamento animale può consistere anche nel custodire in una gabbia troppo piccola dei volatili tale da essere insopportabile per le caratteristiche etologiche degli stessi (<em>cfr. Cass. pen. n.45691/15</em>).</p>



<p class="wp-block-paragraph">E&#8217; punito per il medesimo delitto anche colui che eserciti abusivamente la caccia utilizzando sistemi illegali. E&#8217; il caso delle trappole in grado di causare ferite o addirittura uccidere in modo automatico l&#8217;animale senza che sia necessaria un&#8217;azione del cacciatore (<em>cfr. Cass. pen. n.17012/15</em>).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Integra la fattispecie criminosa altresì l&#8217;aver trasportato per l&#8217;intero Paese una moltitudine di animali con mezzi quasi privi di bocchette d&#8217;aria o addirittura senza abbeverare gli stessi (<em>cfr. Cass. pen. n.28578/1</em>4).</p>



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<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/wp-content/uploads/2021/07/maltrattamento-di-animali-scaled.jpg"><img decoding="async" src="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/wp-content/uploads/2021/07/maltrattamento-di-animali-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-244948" width="443" height="295"/></a></figure></div>



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		<item>
		<title>Danni da cose in custodia: valore di insidia o trabocchetto</title>
		<link>https://www.studiolegaletusasalvetti.it/insidia-o-trabocchetto-ininfluenti-per-danni-da-cose-in-custodia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 13:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Suprema Corte, rivisitando i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, riguardo l&#8217;insidia o trabocchetto, ha stabilito (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 24/03/2021), n.821 conseguentemente alle ordinanze del 1.2.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che: &#8220;a) l&#8217;art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha&#8230;&#160;<a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/insidia-o-trabocchetto-ininfluenti-per-danni-da-cose-in-custodia/" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">Danni da cose in custodia: valore di insidia o trabocchetto</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">La Suprema Corte, rivisitando i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, riguardo l&#8217;insidia o trabocchetto, ha stabilito (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 24/03/2021), n.821 conseguentemente alle ordinanze del 1.2.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che:</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;a) l&#8217;<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=166331&amp;idUnitaDoc=829592&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">art. 2051 c.c.</a>, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l&#8217;evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;</p>



<p class="wp-block-paragraph">b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell&#8217;<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=166331&amp;idUnitaDoc=829581&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">art. 2043 c.c.</a>, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l&#8217;evento dannoso;</p>



<p class="wp-block-paragraph">c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall&#8217;accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;</p>



<p class="wp-block-paragraph">d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull&#8217;evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell&#8217;<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=166331&amp;idUnitaDoc=828219&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">art. 1227 c.c.</a>, comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall&#8217;<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=167881&amp;idUnitaDoc=843148&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">art. 2 Cost.</a>;</p>



<p class="wp-block-paragraph">e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l&#8217;adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l&#8217;efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un&#8217;evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l&#8217;esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre&nbsp;<a href="https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&amp;idDocMaster=8739564&amp;idUnitaDoc=0&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">Cass. 12/11/2020, n. 25460</a>; 29/01/2019, n. 2345; 03/04/2019, n. 9315) e che sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno, devono ritenersi rispettato nella specie;&#8221;. Pertanto i concetti di &#8220;insidia&#8221; e &#8220;trabocchetto&#8221; usualmente considerati dalla precedente giurisprudenza vengono ad essere ritenuti ininfluenti dal nuovo orientamento, con riferimento alla prova della responsabilità del custode.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il nostro Studio Legale può tutelarVi nelle Vostre problematiche riguardo al tema: <a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/contatti-2/" title="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/contatti-2/">contattateci</a></p>The post <a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/insidia-o-trabocchetto-ininfluenti-per-danni-da-cose-in-custodia/">Danni da cose in custodia: valore di insidia o trabocchetto</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it">www.studiolegaletusasalvetti.it</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Danno esistenziale escluso nel caso di perdita di un congiunto per fatto di terzi (danno parentale)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 12:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;ormai costante giurispridenza di legittimità sancisce che &#8220;il danno conseguente alla morte di un congiunto (o &#8220;danno parentale&#8221;) consiste, di per sè, nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia -al tempo stesso e congiuntamente- nella sofferenza interiore e nell&#8217;alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite; entrambi gli aspetti, che sono intimamente connessi,&#8230;&#160;<a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/danno-esistenziale-escluso-nel-caso-di-perdita-di-un-congiunto-per-fatto-di-terzi-danno-parentale/" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">Danno esistenziale escluso nel caso di perdita di un congiunto per fatto di terzi (danno parentale)</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ormai costante giurispridenza di legittimità sancisce che &#8220;il danno conseguente alla morte di un congiunto (o &#8220;danno parentale&#8221;) consiste, di per sè, nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia -al tempo stesso e congiuntamente- nella sofferenza interiore e nell&#8217;alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite; entrambi gli aspetti, che sono intimamente connessi, benchè suscettibili, nelle singole ipotesi, di una valutazione separata (come ripetutamente affermato da questa Corte: Cass. 901/2018; Cass. 7513/2018; Cass. 2788/2019; Cass. 28989/2019, ed ancora, più di recente, da Cass. 8887/2020), sono considerati dalle tabelle in uso per la liquidazione del danno parentale, cosicchè il riconoscimento di un importo per danno esistenziale ulteriore rispetto a quello liquidato per il danno da alterazione del precedente assetto relazionale della vita si risolverebbe in un&#8217;inammissibile duplicazione risarcitoria&#8221; cfr. Cassazione civile sez. III, 26/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 26/03/2021), n.8622. Pertanto il danno esistenziale non è cumulabile con il danno parentale in sede risarcitoria.</p>The post <a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/danno-esistenziale-escluso-nel-caso-di-perdita-di-un-congiunto-per-fatto-di-terzi-danno-parentale/">Danno esistenziale escluso nel caso di perdita di un congiunto per fatto di terzi (danno parentale)</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it">www.studiolegaletusasalvetti.it</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Sussidiarietà dell&#8217;azione ex art. 2041 cc</title>
		<link>https://www.studiolegaletusasalvetti.it/sussidiarieta-dellazione-ex-art-2041-cc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 12:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel caso di ripetizione di fondi distratti da un amministratore da un Condominio e trasferiti nel conto di altro Condominio, senza causale a sostegno del predetto trasferimento, “l&#8217;azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell&#8217;art. 2042 cod. civ., allorché chi la eserciti- secondo una valutazione da compiersi in&#8230;&#160;<a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/sussidiarieta-dellazione-ex-art-2041-cc/" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">Sussidiarietà dell&#8217;azione ex art. 2041 cc</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Nel caso di ripetizione di fondi distratti da un amministratore da un Condominio e trasferiti nel conto di altro Condominio, senza causale a sostegno del predetto trasferimento, “l&#8217;azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell&#8217;art. 2042 cod. civ., allorché chi la eserciti- secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito- possa esercitare un&#8217;altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28042/2008). &#8220;Secondo la costante interpretazione della Corte di Legittimità, l&#8217;azione di arricchimento senza causa non è, quindi, proponibile ex art. 2042 c.c. quando il danneggiato può esercitare un&#8217;altra azione tipica per evitare il pregiudizio economico che gli deriva e detto carattere sussidiario comporta che l&#8217;azione ex art. 2041 cod. civ. non può essere avanzata non soltanto ove sussista altra azione del danneggiato nei confronti dell&#8217;arricchito, ma anche quando l&#8217;azione sia sperimentabile contro persone diverse, che siano obbligate per legge o per contratto (Cass. n. 16340 /2002; Cass., n. 1217/70; Cass., n. 1849/80; Cass., n. 3137/82; Cass., n. 1686/93)&#8221;. cfr. Trib. Civ. Mi V, Sent. n. 7455/2017 pubbl. il 03/07/2017 &#8211; RG n. 64772/2015. E’ fondata, dunque, l’eccezione del convenuto secondo cui al Condominio attore competa primariamente l’azione contrattuale nei confronti dell’ex amministratore, che ha distratto i fondi condominiali a favore di altro Condominio, per violazione dei doveri inerenti al rapporto di mandato, in conseguenza dell’emissione ingiustificata degli assegni con provvista del conto corrente dello stesso condominio. Solo in seguito all&#8217;esperimento dell&#8217;azione contrattuale, se del caso esitata con esecuzione negativa, il Condominio, vittima della distrazione dei fondi, avrebbe sussidiariamente potuto agire a carico del Condominio indebitamente finanziato dall&#8217;ex amministratore, con azione di arricchimento ingiustificato. </p>The post <a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/sussidiarieta-dellazione-ex-art-2041-cc/">Sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 cc</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it">www.studiolegaletusasalvetti.it</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Danni causati dai c.d. PIRATI DELLA STRADA: è possibile essere risarciti?</title>
		<link>https://www.studiolegaletusasalvetti.it/danni-causati-dai-c-d-pirati-della-strada-e-possibile-essere-risarciti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 16:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sì, è possibile, e a tal fine è stato istituito il&#160;Fondo di garanzia per le vittime della strada oggi gestito dalla&#160;Consap, società pubblica che ha il compito di garantire il giusto risarcimento ai danneggiati nelle ipotesi di sinistro che coinvolge un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato (ad esempio, nelle ipotesi&#8230;&#160;<a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/danni-causati-dai-c-d-pirati-della-strada-e-possibile-essere-risarciti/" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">Danni causati dai c.d. PIRATI DELLA STRADA: è possibile essere risarciti?</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Sì, è possibile, e a tal fine è stato istituito il&nbsp;<strong>Fondo di garanzia per le vittime della strada </strong>oggi gestito dalla&nbsp;<strong>Consap</strong>, società pubblica che ha il compito di garantire il giusto risarcimento ai danneggiati nelle ipotesi di sinistro che coinvolge un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato (ad esempio, nelle ipotesi in cui il conducente, dopo l’incidente, si dia alla fuga).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Fondo di garanzia per le vittime della strada opera sul territorio italiano attraverso delle <strong>Compagnie assicuratrici</strong> che vengono individuate a seconda della regione nella quale è avvenuto l’incidente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tali Compagnie designate gestiranno la procedura di risarcimento come se il veicolo non assicurato o non identificato fosse assicurato presso le stesse, in tal modo liquidando il danno direttamente al soggetto leso ed agendo in rivalsa nei confronti del danneggiante, sempre che costui venga successivamente identificato.<br></p>The post <a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/danni-causati-dai-c-d-pirati-della-strada-e-possibile-essere-risarciti/">Danni causati dai c.d. PIRATI DELLA STRADA: è possibile essere risarciti?</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it">www.studiolegaletusasalvetti.it</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE ED ECCESSO COLPOSO: LA RIFORMA</title>
		<link>https://www.studiolegaletusasalvetti.it/legittima-difesa-domiciliare-ed-eccesso-colposo-la-riforma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 13:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La riforma prevista dalla legge n. 36/2019 ha provveduto ad ampliare l’ambito di applicazione della legittima difesa, ponendo particolar riguardo ai temi della legittima difesa domiciliare e dell’eccesso colposo. In relazione alla legittima difesa domiciliare, essa è disciplinata al secondo comma dell’art. 52 c.p., il quale ha introdotto il principio per cui la difesa, se&#8230;&#160;<a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/legittima-difesa-domiciliare-ed-eccesso-colposo-la-riforma/" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE ED ECCESSO COLPOSO: LA RIFORMA</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">La riforma prevista dalla <strong>legge n. 36/2019</strong> ha provveduto ad ampliare l’ambito di applicazione della legittima difesa, ponendo particolar riguardo ai temi della legittima difesa domiciliare e dell’eccesso colposo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In relazione alla legittima difesa domiciliare, essa è disciplinata al <strong>secondo comma</strong> dell’<strong>art. 52 c.p</strong>., il quale ha introdotto il principio per cui la difesa, se posta in essere in ambito domiciliare, si considera <strong>sempre</strong> proporzionale all’offesa se taluno utilizza un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o altrui incolumità, ovvero i propri o altrui beni qualora non vi sia desistenza della persona che abbia violato il domicilio e vi è pericolo d’aggressione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, il legislatore ha formulato una sorta di presunzione per cui la legittima difesa è sempre sussistente nelle ipotesi sopra esposte di violazione di domicilio, concetto nel quale il <strong>comma 3</strong> fa rientrare anche esercizi commerciali, professionali o imprenditoriali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’art. 52 c.p. è stato inoltre innovato al <strong>comma 4</strong>, il quale prevede che nel domicilio e nei luoghi ad esso equiparati è sempre in stato di legittima difesa chiunque agisce con l’intento di respingere l’intrusione<em> “posta in essere con <u>violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone</u>”</em> (art. 52, 4 c.p.). Si specifica che in tale ipotesi il legislatore ha previsto una presunzione di legittima difesa e non meramente di proporzionalità, facendovi dunque rientrare anche il concetto di necessarietà della difesa stessa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con riferimento all’istituto dell’eccesso colposo, previsto dall’<strong>art. 55 c.p</strong>., esso è stato innovato dalla suddetta riforma con l’aggiunta di un <strong>secondo comma</strong>. In particolare, l’eccesso colposo disciplina le ipotesi in cui vi è il superamento per colpa dei limiti della legittima difesa, prevedendo in tal caso l’applicazione delle pene previste per i delitti colposi. Il secondo comma introdotto elabora il principio per cui in caso di eccesso colposo non sarà comunque punibile chi ha commesso il fatto per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità, se ha agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Va infine evidenziato un <strong>collegamento</strong> che viene stabilito dalla riforma tra <strong>l’art. 2044 c.c.</strong> &#8211; nel quale il <strong>codice civile disciplina la legittima difesa</strong> prevedendo che: “<em>non è responsabile chi cagiona il danno per&nbsp;legittima difesa&nbsp;di sé o di altri</em>” &#8211; e <strong>la nuova disciplina penale</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, l’art. 2044 c.c. è stato integrato da due commi, i quali prevedono che è da escludersi la responsabilità di chi ha compiuto il fatto in presenza di una delle condizioni di legittima difesa disciplinate dai commi 2, 3, e 4 <strong>dell’art. 52 c.p</strong>. e che nel caso in cui vi sia eccesso colposo di legittima difesa <em>“al danneggiato è dovuta un’indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”</em> (Art 2044, comma 3 c.c.).</p>The post <a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/legittima-difesa-domiciliare-ed-eccesso-colposo-la-riforma/">LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE ED ECCESSO COLPOSO: LA RIFORMA</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it">www.studiolegaletusasalvetti.it</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: violazione delle misure restrittive</title>
		<link>https://www.studiolegaletusasalvetti.it/covid-19-violazione-delle-misure-restrittive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 13:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[penale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come ormai ampiamente noto, al fine di contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono state adottate specifiche misure di distanziamento sociale, la cui trasgressione può comportare diverse conseguenze dal punto di vista giuridico. A tal proposito, il settore penale di questo Studio Legale vorrebbe fornire alcune delucidazioni in merito alle possibili conseguenze derivanti dalla trasgressione&#8230;&#160;<a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/covid-19-violazione-delle-misure-restrittive/" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">COVID-19: violazione delle misure restrittive</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Come ormai ampiamente noto, al fine di contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono state adottate specifiche misure di distanziamento sociale, la cui trasgressione può comportare diverse conseguenze dal punto di vista giuridico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A tal proposito, il settore penale di questo Studio Legale vorrebbe fornire alcune delucidazioni in merito alle possibili conseguenze derivanti dalla trasgressione delle misure di contenimento, anche alla luce dell’intervento modificativo effettuato dal Decreto Legge n. 19/2020, emesso il 25 marzo, il quale ha sostanzialmente depenalizzato tali violazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Giova innanzitutto precisare che il precedente Decreto Legge n. 6/2020, emesso il 23 febbraio (oggi abrogato per intero), prevedeva all’art. 3, comma 4, che le violazioni delle misure adottate dal Governo al fine di contenere la diffusione del virus fossero punite “ai sensi dell’art. 650 c.p.” (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), salvo più grave reato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, la fattispecie di reato di cui all’art. 650 c.p. rappresenta un’ipotesi contravvenzionale per la quale si può accedere all’istituto dell’oblazione di cui all’art. 162 bis c.p. e ciò comportava la possibilità per i trasgressori di procedere ad estinguere il reato con il pagamento di una somma di euro 103, se pur implicando l’istaurazione di un processo penale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vi era dunque una duplice sfavorevole conseguenza derivante dall’applicazione dell’art. 650 c.p. alle ipotesi di violazione delle norme anti-contagio: da un lato il grave affaticamento degli uffici giudiziari e dall’altro la limitata portata deterrente nei confronti dei cittadini.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tali considerazioni hanno portato i nostri governanti ad intervenire al fine di riorganizzare le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla trasgressione delle misure di distanziamento sociale attraverso l’adozione del sopracitato Decreto Legge n. 19/2020 del 25 marzo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’art. 4 di tale D.L. ha in particolare stabilito che <em>“Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento …&nbsp; è punito con la <strong>sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000</strong> e <strong>non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall&#8217;articolo 650 del codice penale</strong> o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità”. </em>L’art. 4 prevede inoltre un aumento fino ad un terzo delle sanzioni predette in caso il mancato rispetto delle misure avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il D.L. n. 19/2020 ha dunque introdotto una sanzione amministrativa che risulta più onerosa a livello economico, in tal modo perseguendo in maniera più efficace il fine deterrente nei confronti di possibili trasgressioni ed evitando un aggravio del carico processuale per gli uffici giudiziari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’art. 4, al comma 8 prevede inoltre le disposizioni di diritto intertemporale che regolano le numerosissime ipotesi di trasgressione commesse antecedentemente all’adozione del nuovo D.L. n. 19/2020. In particolare, viene stabilito che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative <em>“… si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La depenalizzazione prevista dal D.L. n. 19/2020, nel rispetto del principio del <em>favor rei</em>, viene dunque applicata retroattivamente alle trasgressioni commesse antecedentemente all’adozione dello stesso, le quali verranno sanzionate con una multa di euro 200.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, risulta necessario sottolineare che restano in vigore le sanzioni penali previste dall’art. 452 c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica) in relazione alle ipotesi di violazione della quarantena da parte di soggetti risultati positivi al Covid-19.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Allo stesso modo, qualora ravvisabili nel caso di specie, saranno applicate le sanzioni penali per i reati di cui agli artt. 495 e 496 c.p. in relazione alle false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale e per il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p.</p>The post <a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it/covid-19-violazione-delle-misure-restrittive/">COVID-19: violazione delle misure restrittive</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegaletusasalvetti.it">www.studiolegaletusasalvetti.it</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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