Corte di Cassazione, Sez. 6 1 civile – Ord. 22 dicembre 2016, n. 26883
Famiglia, maternità ed infanzia – Assistenza alla famiglia – Separazione – Addebito – Abuso di bevande alcooliche – Coniugi – Ricorso per separazione – Aggravamento dello stato di dipendenza
E’ presupposto sufficiente per l’addebito della separazione l’abuso di bevande alcoliche, da parte di uno dei coniugi, iniziato molti anni prima rispetto al ricorso per separazione, in quanto il prolungato stato di alcolismo nel tempo, accompagnato al rifiuto di intervento medico, orta alla degenerazione dei limiti minimi di vivibilità della convivenza per lo stress che l’etilismo provoca nei conviventi, ed il conseguente deterioramento dei rapporti che ne deriva.