Separazioni

La Separazione Personale è un elemento essenziale per l’eventuale successiva richiesta di divorzio, e può essere chiesta per (anche se queste categorie vengono sempre interpretate in modo molto ampio):

– intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
– grave pregiudizio per l’educazione dei figli.

I procedimenti per addivenire alla separazione sono due:

Separazione consensuale, che consiste in un accordo tra i coniugi per regolamentare l’instaurando regime di separazione personale;

Separazione giudiziale, un vero e proprio processo volto a risolvere i litigi tra i coniugi riguardanti la regolamentazione dell’instaurando regime di separazione personale.

Da tali situazioni, pur restando inalterato il vincolo matrimoniale, deriva la cessazione dell’obbligo di coabitazione derivante dal matrimonio.

Dal punto di vista dei rapporti patrimoniali, invece, la prima conseguenza della separazione, sia di tipo giudiziale che di tipo consensuale, è lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni (se in sede matrimoniale si è optato di scegliere per il regime di comunione dei beni).

Altra inevitabile questione da regolamentare, data la cessazione della convivenza, è quella relativa all’assegnazione della casa familiare. Se la coppia non ha figli minori, la casa familiare non può venire assegnata esclusivamente al marito o alla moglie, a meno che entrambi non raggiungano un accordo sul punto in tal senso. Si dovrà invece, in caso di mancato accordo, effettuare un distinguo tra due situazioni: qualora sia di proprietà comune, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell’immobile, qualora sia di proprietà esclusiva, rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario.

Rimanendo inalterato lo status di coniuge, inoltre, ciascuno di essi avrà diritto a una quota della pensione di reversibilità e, salvo il caso di separazione giudiziale con addebito pronunciata con sentenza definitiva, resterà titolare anche dei diritti successori in caso di sopravvenuto decesso del consorte durante tale fase transitoria del rapporto.

Avvenuta la separazione, e decorso il periodo previsto dalla legge a seconda dei casi, si potrà procedere con il procedimento volto ad ottenere il divorzio.

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